TAX CREDIT ACQUA POTABILE

l’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della Legge 30.12.2020, n. 178 ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1.01.2021 e il 31.12.2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche, nonché ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a € 1.000 per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a € 5.000 per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale.

L’Agenzia delle Entrate stabilirà la percentuale spettante per le spese sostenute nel 2022 a seguito delle domande validamente presentate, in funzione delle risorse disponibili.

Ambito soggettivo

Il credito d’imposta spetta conriferimento alle spese sostenute dal 1.01.2021 al 31.12.2023 per l’acquisto e per l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.

Requisiti

Per beneficiare dei bonus acqua potabile sono richiesti i seguenti requisiti:

  • per i beneficiari diversi da quelli esercenti attività d’impresa in contabilità ordinaria, il credito d’imposta spetta a condizione che le spese siano sostenute con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241;
     
  • l’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
     
  • per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Attenzione! Per le spese sostenute prima del 16.06.2021, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta:

  • sono fatti salvi i comportamenti tenuti dal contribuente con riferimento ai pagamenti effettuati con mezzi diversi da quelli indicati;
     
  • è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui predetti documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

Comunicazione Agenzia delle Entrate

Dal 1.02 al 28.02 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente.

Con provvedimento 16.06.2021 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione.

L’accesso alla piattaforma può avvenire tramite:

  • SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
  • CIE (Carta di Identità Elettronica); .. CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Credenziali (Fisconline / Entrate).

Per conoscere il valore effettivo delle somme spettanti è necessario attendere la percentuale stabilita dall’Agenzia delle Entrate sulla base degli importi richiesti e delle risorse a disposizione

La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario abilitato, mediante:

  • il servizio web disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti tecnici.

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Attenzione! Nello stesso periodo è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
     
  • presentare la rinuncia al credito d’imposta indicato nella precedente comunicazione.

I documenti

La documentazione per richiedere il bonus deve essere conservata per 10 anni. Parliamo della fattura di acquisto elettronica o documento commerciale e delle quietanze di pagamento.

Il pagamento deve avvenire con modalità tracciabili. Vanno conservati anche i documenti catastali dell’immobile sul quale è stato installato l’apparecchio.

Utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo fruibile:

  • dalle persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo ovvero in compensazione;
     
  • dai soggetti beneficiari diversi da quelli di cui al punto precedente, esclusivamente in compensazione.

Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

  • il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
     
  • è possibile dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile;
     
  • si utilizza il codice tributo 6975;
     
  • nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato.
    Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; non si applica il limite di compensazione di cui all’art. 34 L. 23.12.2000, n. 388.