Le novità del DL “omnibus” convertito in legge

(DL n. 51 del 10.05.2023, legge di conversione n. 87 del 03.07.2023)

Con il DL n. 51 del 10.05.2023, recentemente convertito in legge n. 87 del 03.07.2023, il legislatore ha introdotto alcune novità di carattere fiscale, tra cui il differimento al 01.07.2023 dell’entrata in vigore della nuova disciplina IVA prevista per gli enti associativi dal decreto fiscale, la proroga al 30.09.2023 del termine di versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività e la proroga del termine di utilizzo del bonus carburante relativo al terzo trimestre 2022 spettante alle imprese agricole e della pesca. Con riferimento alla rottamazione quater viene conermata la proroga: i) al 30.06 per la presentazione della domanda di adesione (già indicata dal DL prima della conversione); ii) al 30.09 per il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica l’accoglimento della domanda con l’indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego; iii) al 31.10 del termine per il versamento in unica soluzione o prima rata di quanto dovuto. Si segnala inoltre che in sede di conversione del decreto è stato prorogato al 30.09.2023 il termine per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia “prima casa” (fermo restando il requisito di valore ISEE non superiore a 40.000 euro). Con riferimento al bonus carburante si specifica che la proroga del termine di utilizzo dal 30.06 al 30.09.2023 si riferisce esclusivamente all’acquisto di carburante nel terzo trimestre 2022. Il termine non viene modificato, invece, con rierimento al bonus relativo al quarto trimestre 2022.  
  Premessa

Con DL n. 51 del 10.05.2023, recentemente convertito in legge n. 87 del 03.07.2023 il legislatore ha previsto alcune proroghe tra cui, il termine di utilizzo del c.d. “bonus carburante” riferito agli acquisti del terzo trimestre 2022, che potrè essere utilizzato nel maggior termine del 30.09.2023 (in precedenza 30.06.2023)

Si segnala, inoltre la proroga del termine di versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività, fissata per lo scorso 30.06.2023 e rinviata al prossimo 30.09.2023, pagamento correlato alla rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle valute virtuali detenute alla data del 01.01.2023 con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 14%.

Vengono, infine, differite le disposizioni riferite alla trasmissione telematica delle schede per l’8, il 5 ed il 2 per mille, che pertanto sono ora soggette alle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del DM 164/99.

Di seguito illustriamo le novità contenute nel decreto e nella correlata legge di conversione.

Le novità del DL omnibus
Rottamazione quaterCon la conversione in legge del DL vengono confermate le modifiche alle scadenze previste in materia di rottamazione quater.   Nel dettaglio, per effetto delle modifiche apportate: il termine per la presentazione delle istanze viene confermato al 30.06.2023 (in precedenza 30.04);il termine per la comunicazione al debitore dell’accoglimento o rigetto dell’istanza proposta al 30.09.2023 (in precedenza 30.06);il termine per il versamento in unica soluzione o prima rata viene posticipato al 31.10.2023 (in precedenza 31.07).   Le scadenze per il versamento delle rate successive non sono state modificate, pertanto restano confermati i termini del 30.11 per il versamento della seconda rata, nonché i termini del 28.02, 31.05, 31.07 e 30.11 di ciascun anno per il pagammento delle restanti rate di pari importo.  
Versamento imposta sostitutiva su cripto attivitàSi segnala la proroga del termine del 30.06 scorso al 30.09.2023 ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva sulle cripto attività. Ci si riferisce in particolare all’imposta del 14% prevista per la rivalutazione dei valori di acquisto o costo delle criptovalute possedute al 01.01.2023 prevista dall’ultima legge di Bilancio.   La somma può essere versata in unica rata o in tre rate annuali di pari importo con interesse del 3%.  
Soggetti ISAViene confermata la proroga del termmine per il versamento delle somme risultanti dal modello REDDITI e IRAP 2023 ovvero saldo IVA 2022 a favore dei soggetti ISA.   Per i soggetti interessati dalla proroga il versamento va effettuato entro il 20.07.2023, ovvero entro il 31.07.2023 con la maggiorazione dello 0,4%. Sono interessati dalla proroga, appunto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati indici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito.  
Fondo mutui prima casaIl decreto convertito ha previsto la proroga del termine previsto per la presentazione della domanda per usufruire dell’aumento all’80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo Garanzia prima casa per i finanziamenti superiori all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile da parte di giovani coppie e nuclei familiari monogenitoriali con figli minori ed altri ancora.   Il termine viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023.  
Bonus carburanteCon riferimento al bonus carburante, si segnala la proroga dal 30.06 al 30.09.2023 del termine di utilizzo in compensazione del bonus carburante a favore delle imprese agricole e della pesca relativamente all’acquito di carburante avvenuto nel corso del terzo trimestre 2022.   Non è stata approvata alcuna proroga, invece, al termine di utilizzo del bonus riferito al trimestre successivo.  
8,2 e 5 per milleIn sede di conversione è stato confermato il differimento delle disposizioni in materia di trasmissione telematica delle schede riferite all’8, al 5 ed al 2 per mille.   In mancanza di tale proroga i contribueti sarebbero stati obbligati a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oltre alle dichiarazioni ed ai relativi prospetti, anche i dati contenuti in dette schede. Con obbligo di conservazione delle stesse fino al 31.12 del secondo anno successivo a quello di presentazione.  
Differimento disciplina enti associativiIn sede di conversione è stato disposto il differimento dal 01.01.2024 al 01.07.2024 della soppressione del regime di esclusione IVA per le cessioni di beni e servizi effettuate da taluni enti non commerciali nei confronti dei propri associati con la rilevanza ai fini IVA delle stesse, ancorchè in regime di esenzione ai sensi dell’articolo 10 del DPR n. 633/72.   Si segnala che le disposizioni sono applicabili a condizione che l’associazione preveda il divieto di distruibuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve a capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o distribuzione non sia imposta dalla legge e che sia inserita apposita regolamentazione nell’atto costituitvo o statuto secondo le previsioni del CTS (obbligo a devolvere ad altra associazione, di rendiconto economico e finanziario, disciplina uniforme del rapporto associativo).