Comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto in fattura: ultime novità di prassi

La circolare dell’Agenzia delle Entrate del 6.10.2022 n. 33 sono state fornite indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020. Tutte le segnalazioni e le istanze devono essere inviate all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it. Tra le altre cose, viene chiarito che è possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29.4.2022, adempiendo entro il 30.11.2022. E’ possibile, inoltre, correggere gli errori: i) formali dei dati nella comunicazione; ii) commessi in relazione ai SAL; iii) nell’importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo); iv) che incidono su elementi sostanziali della detrazione e nel caso in cui il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione. Sempre nel contesto della richiamata circolare, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, alla luce anche delle modifiche recate all’art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022 (c.d. decreto “Aiuti-bis”).  
Premessa

Con la circ. 6.10.2022 n. 33, l’Agenzia delle Entrate ha:

  • fornito indicazioni sulle modalità di correzione degli errori commessi nella compilazione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 del DL 34/2020;
  • previsto la possibilità di avvalersi della c.d. remissione in bonis ex art. 2 co. 1 del DL 16/2012 per le comunicazioni delle opzioni ex art. 121 del DL 34/2020 presentate tardivamente;
  • esaminato i profili di responsabilità solidale dei cessionari dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, alla luce anche delle modifiche recate all’art. 121 co. 6 del DL 34/2020 dall’art. 33-ter del DL 115/2022;
  • fornito chiarimenti in merito agli interventi agevolati con superbonus effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari e unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari, ed alla finestra temporale per gli stessi prevista ex art. 119 co. 8-bis del DL 34/2020.
Correzione degli errori in sede di compilazione della comunicazione di opzione

Tutte le segnalazioni e le istanze richiamate nel documento di prassi dovranno essere inviate all’indirizzo PEC annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it (eventuali segnalazioni e istanze già trasmesse con differenti modalità dovranno essere nuovamente inviate secondo le indicazioni contenute nella circolare).

La circolare prevede, inoltre: (o omissioni) di dati nella comunicazione che non hanno comportato la modifica di elementi essenziali della detrazione spettante, e quindi del credito ceduto (pur risultando valida l’opzione, viene richiesta la trasmissione di una segnalazione all’indirizzo PEC di cui sopra);, la possibilità del cedente di trasmettere le comunicazioni relative ai SAL successivi al primo omettendo di indicare il numero di SAL a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione (anche in questa ipotesi viene richiesta apposita segnalazione); in sede di comunicazione, di un importo del credito ceduto (o fruito come sconto sul corrispettivo) inferiore a quello della detrazione spettante, la facoltà di trasmettere una nuova comunicazione; (oppure omissioni) nella comunicazione che incidono su elementi sostanziali della detrazione, nel qual caso, qualora il credito sia stato accettato dal cessionario, è possibile richiedere l’annullamento di tale accettazione trasmettendo, sempre tramite il predetto indirizzo PEC, il modello allegato alla circ. n. 33/2022 (sottoscritto dal beneficiario della detrazione/cedente e dal cessionario/fornitore).
Remissione in bonis

L’Agenzia ammette la possibilità di avvalersi della particolare forma di ravvedimento rappresentata dalla c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 co. 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione di opzione relativa alle spese sostenute nel 2021 (o per le rate residue delle spese 2020) entro il termine del 29.4.2022 (il differimento di detto termine al 15.10.2022 riguarda solo i soggetti IRES e i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022).

I contribuenti che, entro il 29.4.2022, non sono riusciti a trasmettere la comunicazione, quindi, hanno tempo fino al 30.11.2022 per adempiere, versando con il modello F24 la sanzione minima di 250,00 euro, ex art. 11 co. 1 del DLgs. 471/97.
Responsabilità solidale del cessionario dei crediti relativi a bonus edilizi

Ai sensi dell’art. 121 co. 6 del DL 34/2020, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero degli importi nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando anche la responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari “in presenza di concorso nella violazione”, limitatamente tuttavia (secondo quanto previsto dalla novella recata dall’art. 33-ter del DL 115/2022) ai casi di concorso nella violazione con dolo o colpa grave; detta limitazione della responsabilità per concorso riguarda esclusivamente i crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni ex artt. 119 e 121 co. 1-ter del DL 34/2020 (così l’art. 14 co. 1-bis.1 del DL 50/2022, introdotto dal citato art. 33-ter del DL 115/2022).

Alla luce di tali previsioni, la circ. Agenzia delle Entrate 6.10.2022 n. 33 chiarisce i concetti di dolo e colpa grave, precisando in particolare che: per la valutazione del grado di colpa dell’agente, rispetto alla diligenza che è lecito richiedergli nell’acquisto di crediti di imposta derivanti da bonus edilizi, si deve tenere conto anche “della natura dell’attività̀ professionale o d’impresa svolta dal cessionario, richiedendosi un livello di diligenza particolarmente qualificato, ad esempio, nei casi in cui il soggetto sia tenuto al rispetto di normative regolamentari e alle indicazioni delle autorità̀ di vigilanza preposte”; la colpa grave ricorre “quando il cessionario abbia omesso, in termini «macroscopici», la diligenza richiesta, come, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto dei crediti sia stato eseguito in assenza di documentazione richiesta a supporto degli stessi o in presenza di una palese contraddittorietà̀ della documentazione prodotta dal cedente”; per i soggetti obbligati di cui all’art. 3 del DLgs. 231/2007, la violazione in concorso sussiste anche qualora gli stessi procedano all’acquisizione del credito in presenza dei presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007, in violazione dell’art. 122-bis del DL 34/2020; ai fini della valutazione della diligenza nell’acquisizione del credito, il correntista che acquista dalla banca non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione necessaria.