Soggetti iscritti alla gestione separata: contribuzione per l’anno 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la circolare dell’11.2.2022 n. 25, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2022 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95. In particolare, per quest’anno trovano applicazione le seguenti aliquote: i)  35,03% per i collaboratori e le figure assimilate cui si applica la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL (pari all’1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%); ii) 33,72% per coloro cui non trova applicazione l’aliquota aggiuntiva DIS-COLL; iii) 26,23% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,51% finanziamento ISCRO) per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati; iv) 24% per gli iscritti titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile previsto dall’art. 2 co. 18 della L. 335/95, che per l’anno 2022 è fissato in misura pari a 105.014 euro, mentre il minimale per l’accredito contributivo previsto per quest’anno è determinato nella misura di 16.243 euro.  
Premessa

Con la circ. 11.2.2022 n. 25, l’INPS ha indicato le misure delle aliquote, nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest’anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 co. 26 della L. 335/95.

Tra le novità di maggior rilievo si segnalano: la modifica dell’aliquota di finanziamento DIS-COLL;l’incremento dei valori relativi ai minimali e massimali di reddito, dovuto alla variazione percentuale in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, pari all’1,9%.
Aliquote contributive

L’art. 1 co. 223 della L. 234/2021 (legge di bilancio 2022) ha integrato l’art. 15 del DLgs. 22/2015 in materia di DIS-COLL, introducendo il nuovo co. 15-quinquies, con cui si dispone che, a decorrere dall’1.1.2022, sia dovuta un’aliquota contributiva aggiuntiva nella stessa misura di quella prevista per la NASpI, ossia pari all’1,31%, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51%.

Ciò premesso, nella circolare in parola si ricorda che, per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata (co.co.co., amministratori e sindaci di società, ecc.), l’art. 2 co. 57 della L. 92/2012 ha fissato – a partire dall’anno 2018 – nel 33% la misura dell’aliquota contributiva e di computo, cui si aggiunge la predetta aliquota di finanziamento della DIS-COLL (1,31%), nonché l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, pertanto, le aliquote contributive applicate per il 2022 sono pari al: laddove tale contribuzione aggiuntiva non sia prevista.

Con riferimento, invece, ai liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, l’aliquota per quest’anno è fissata al 26,23% (25% IVS + 0,72% aliquota aggiuntiva + 0,51% per finanziamento ISCRO). Va detto che con riferimento all’aliquota di finanziamento dell’ISCRO, l’art. 1 co. 398 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ne ha disposto l’incremento dallo 0,26% allo 0,51% per il biennio 2022/2023.

Per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, infine, si conferma anche per quest’anno la misura dell’aliquota al 24%.
Nuovi minimali e massimali di reddito

Con riferimento al massimale di reddito ex art. 2 co. 18 della L. 335/95, si precisa che, in seguito alla variazione in aumento dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, pari all’1,9%, l’importo per il 2022 aumenta a 105.014,00 euro (rispetto ai 103.055,00 euro dello scorso anno).

Sempre in seguito al citato incremento dell’indice ISTAT, aumenta a 16.243,00 euro (rispetto ai 15.953,00 euro dello scorso anno) il minimale di reddito valido per il 2022.

Di conseguenza, gli iscritti per i quali trova applicazione l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.898,32 euro mentre coloro per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:

  • 4.260,54 euro (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;
  • 5.477,14 euro (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 33,72%;
  • 5.689,92 euro (di cui 5.360,19 euro ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota del 35,03%.
Modalità e termini di versamento della contribuzione

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, mentre l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello:

  • F24″ telematico per i datori privati;
  • “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito:

  • tramite modello “F24” telematico;
  • alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2021, primo e secondo acconto 2022).
Con riferimento, infine, ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2022, l’INPS rammenta che le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato), con conseguente applicazione delle aliquote contributive valide per il 2021.