Artigiani e commercianti: contribuzione 2022

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, Con la circ. 8.2.2022 n. 22, l’INPS ha comunicato i valori delle aliquote e gli importi dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione dovuta per il 2022 dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. In relazione alle aliquote valevoli per quest’anno, la circolare in esame conferma il valore dell’aliquota “base” pari al 24%, mentre per i soli iscritti alla gestione commercianti va sommato lo 0,48% a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, per un valore totale dell’aliquota pari al 24,48%. Tali valori si riducono nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (22,80% per gli artigiani e 23,38% per i commercianti), mentre si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 16.243,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 80.465,00 euro per coloro che si sono iscritti alle citate gestioni prima dell’1.1.96, ovvero a 105.014,00 euro per gli iscritti con decorrenza da tale data. Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l’INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del: i) 16.5.2022; ii) 22.8.2022; iii) 16.11.2022; iv) 16.2.2023. Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.  
Premessa

Con la circ. 9.2.2022 n. 22, l’INPS è intervenuto in merito alla contribuzione dovuta per quest’anno dagli iscritti alle Gestioni speciali artigiani ed esercenti attività commerciali, indicando:

  • i valori delle aliquote;
  • gli importi del massimale e del minimale di reddito;
  • le modalità di calcolo e versamento dei contributi dovuti.
Incremento dei valori reddituali

L’INPS evidenzia innanzitutto come, sulla scorta della variazione in aumento dell’1,9% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo riferita al biennio 2020/2021, i valori che riguardano il minimale e il massimale di reddito, utili ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, risultino incrementati rispetto allo scorso anno.

In relazione a ciò, il minimale di reddito per il 2022, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, risulta pari a 16.243,00 euro (15.953,00 euro lo scorso anno), mentre il massimale di reddito ammonta a: 80.465,00 euro (78.965,00 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti alle Gestioni prima dell’1.1.96;105.014,00 euro (103.055,00 euro nel 2021) per coloro che si sono iscritti successivamente a tale data.

Con riferimento invece alla contribuzione IVS eccedente il minimale, nella circolare in parola si precisa che il contributo è dovuto sui redditi prodotti nel 2022 per la quota eccedente il predetto minimale di 16.243,00 euro, con applicazione delle aliquote fino al limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile che, sempre per il 2022, è pari a 48.279,00 euro annui, mentre per i redditi superiori a tale soglia trova sempre applicazione l’aumento dell’aliquota dell’1% ex art. 3-ter del DL 384/92.

Aliquote applicabili

Con riferimento alle aliquote contributive applicabili per il 2022, l’INPS conferma il valore dell’aliquota base raggiunto nel 2018 per effetto dell’art. 24 co. 22 del DL 201/2011, fissato al 24%, e soggetto a specifici incrementi o riduzioni. In particolare, per i soli iscritti alla Gestione commercianti va sommata l’aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 207/96, prevista ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, il cui importo, a decorrere dall’1.1.2022, è incrementato dallo 0,09% allo 0,48% per effetto dell’art. 1 co. 380 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

In altri termini, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota complessiva è pari al 24,48%, mentre, per gli iscritti alla Gestione artigiani, il valore si attesta al 24%.

I valori delle aliquote si riducono invece del 50% nel caso di iscritti con più di 65 anni di età (art. 59 co. 15 della L. 449/97), mentre per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni, le aliquote sono fissate al:

  • 22,80%, per gli artigiani;
  • 23,28%, per gli iscritti alla Gestione commercianti.

Per questi ultimi, la riduzione contributiva al 22,80% (artigiani) e 23,28% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Infine, si conferma il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità ex art. 49 della L. 488/99, fissato nella misura di 0,62 euro mensili (7,44 euro su base annuale).
Importi contributivi 2022

In base ai valori delle aliquote e degli importi reddituali sopra indicati, il contributo calcolato sul minimale di reddito per il 2022, per i titolari di qualunque età e coadiuvanti di età superiore ai 21 anni, risulta pari a:

  • 3.905,76 euro annui (3.710,84 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli iscritti alla Gestione artigiani;
  • 3.983,73 euro (3.788,81 euro per i coadiuvanti con meno di 21 anni) per gli esercenti attività commerciali.
Per i periodi inferiori all’anno solare, il contributo sul minimale risulta pari a: (309,24 euro per i coadiuvanti con età inferiore ai 21 anni);
Termini e modalità di versamento

Per quanto riguarda il versamento dei contributi, che dovrà essere effettuato utilizzando il modello F24, l’INPS precisa che quelli dovuti sul minimale di reddito dovranno essere versati in 4 rate, alle scadenze del:

  • 16.5.2022;
  • 22.8.2022;
  • 16.11.2022;
  • 16.2.2023.
Invece, i pagamenti dei contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2021, primo e secondo acconto 2022, dovranno essere effettuati in occasione dei consueti versamenti IRPEF.

Infine, l’INPS ricorda che i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta possono essere facilmente reperiti, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione “Dati del mod. F24”, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”.

Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato pdf il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.