Il professionista, ogniqualvolta effettua una prestazione professionale riceverà un compenso decurtato dell’importo corrispondente alla ritenuta alla fonte, operata a titolo di acconto dell’Irpef dallo stesso dovuta, che il sostituto d’imposta dovrà, poi, versare all’Erario, nei tempi e modi e certificherà le somme trattenute al professionista. I compensi che costituiscono componenti positivi del reddito professionale, da assoggettare, quindi, alla ritenuta alla fonte nella misura del 20 per cento, sono i seguenti:
- compensi in denaro o in natura per onorari o indennità;
- proventi conseguiti in sostituzione di redditi ed indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno derivante dalla perdita di redditi professionali;
- interessi moratori e per dilazione di pagamento, riscossi a fronte del ritardato pagamento dei compensi professionali;
- acconti ricevuti a titolo di anticipazione di onorari, di indennità e di altri componenti positivi del reddito professionale soggetti a ritenuta;
- rimborsi delle spese sostenute in nome del professionista, ma per conto del cliente (quali, per esempio, spese di vitto e alloggio, biglietti di viaggio, ecc).
Non concorrono invece, alla determinazione del reddito professionale, e sono pertanto esclusi dall’applicazione della ritenuta alla fonte i compensi di seguito indicati:
- rimborsi delle spese sostenute a titolo di anticipazioni effettuate dal professionista in nome e per conto del cliente (per esempio, acquisto di marche da bollo, pagamento di tasse, ecc.);
- contributi obbligatori versati alle Casse di Previdenza professionali, posti dalla legge a carico del cliente.
In buona sostanza i rimborsi spese dei professionisti vanno trattati nel medesimo modo in cui vengono trattati i compensi, quindi va applicata l’IVA (se dovuta) e la ritenuta d’acconto.
La novità riguarda i lavoratori occasionali che sulla base di una recentissima risoluzione ministeriale non sono tenuti ad applicare ritenuta (e dunque nemmeno a dichiarare) le somme percepite a titolo di rimborso spese.