Premessa:
Il “nuovo” redditometro ha visto la luce: nella Gazzetta ufficiale dello scorso 4 gennaio 2013, infatti, è stato pubblicato il decreto 24 dicembre 2012, relativo alla modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche. In linea generale, il nuovo strumento consente di ricostruire il reddito delle persone fisiche prendendo come riferimento le spese sostenute del corso dell’anno, etale dato lo si ricava sia dalle informazioni presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria sia dalle spese medie che risultano dalle indagini ISTAT. Oltre alle spese, viene dato rilievo agli incrementi patrimoniali, al netto, però, dei mutui/finanziamenti e dei disinvestimenti effettuati nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro precedenti. Rimane ovviamente ferma la facoltà di prova contraria: il contribuente, oltre al possesso di redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile, può altresì dimostrare il diverso ammontare della spesa attribuita tramite il “redditometro”. In riferimento al funzionamento dello strumento, il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha recentemente annunciato che in vista delle specificità del redditometro, l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate è orientata verso i fenomeni di evasione spudorata: non verranno ad esempio prese in rilievo posizioni che presentano scostamenti fino a 1.000 euro al mese, ovvero 12.000 complessivi all’anno.
In virtù delle innovazioni apportate dal DL 78/2010, sono stati completamente modificati i co. 4 – 7 dell’art. 38 del DPR 600/73, in relazione all’accertamento sintetico dei redditi delle persone fisiche.
Il sistema previgente, sotto questo aspetto simile a quello introdotto dal DL 78/2010, contemplava due tipologie di rettifica sintetica:
- una prima, fondata sul c.d. “redditometro”, ove l’imponibile veniva quantificato sulla base di appositi coefficienti individuati con il DM 10.9.92, aventi valore di presunzione legale relativa;
- una seconda, basata sulla spesa patrimoniale, ove si presumeva che alla capacità di spesa del contribuente (derivante, ad esempio, dall’acquisto di un immobile) avesse corrisposto, al ricorrere di determinate circostanze, una capacità contributiva non dichiarata.
La ratio delle modifiche è rinvenibile, come specifica l’art. 22 del DL 78/2010, nel “fine di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio”.
Il “nuovo” art. 38 del DPR 600/73 prevede che:
- l’ufficio può sempre determinare in via sintetica il reddito del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, salva la prova, fornita dal contribuente, che le stesse sono state sostenute grazie a proventi non imponibili;
- la determinazione sintetica del reddito può essere eseguita in virtù di specifici “fatti indice”, individuati con apposito decreto ministeriale, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’ambito territoriale di appartenenza;
- l’utilizzo della rettifica sintetica postula che il reddito complessivo accertabile si discosti di almeno un quinto da quello dichiarato;
- prima dell’emanazione dell’accertamento, occorre la previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente;
- dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR e spettano le detrazioni d’imposta per le spese previste dalla legge.
Le differenze sostanziali del nuovo redditometro
Di seguito illustriamo le principali differenze tra il nuovo ed il vecchio redditometro, che come abbiamo anticipato in premessa, è stato oggetto di numerose modifiche.
DIFFERENZE TRA VECCHIO E NUOVO ACCERTAMENTO |
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Nuovo redditometro |
Vecchio redditometro |
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Condizioni di applicabilità |
Il reddito dichiarato dal contribuente deve discostarsi, anche per un solo periodo d’imposta, di un quinto rispetto a quello accertato. |
Il reddito netto dichiarato dal contribuente deve discostarsi da quello accertato per un quarto. Nel caso del “redditometro”, lo scostamento deve protrarsi per almeno due periodi d’imposta. |
Incremento della |
La rettifica può basarsi su ogni spesa sostenuta dal contribuente nel periodo d’imposta. |
La spesa per incrementi patrimoniali si presume effettuata, per quote costanti, nell’anno in cui è stata sostenuta e nei quattro precedenti. |
Oneri deducibili |
Dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri di cui all’art. 10 del TUIR. |
Era prevista l’indeducibilità degli oneri di cui all’art. 10 del TUIR. |
Detrazioni d’imposta |
Competono gli oneri per le spese detraibili sostenuti dal contribuente. |
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Indici redditometrici |
Gli indici sono determinati dal DM 24.12.2012 (da aggiornare ogni due anni), che tiene conto di “analisi di campioni significativi di contribuenti”, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. |
Gli indici sono determinati con il DM 10.9.92 (l’adeguamento biennale è previsto dallo stesso decreto). |
Prova contraria |
Il contribuente può dimostrare che la spesa è stata sostenuta con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. |
Il contribuente, anche prima dell’emanazione dell’accertamento, producendo idonea documentazione, può dimostrare che il maggior imponibile deriva in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. |
Contraddittorio |
Prima di emanare l’accertamento, l’ufficio ha l’obbligo di convocare il contribuente ai fini del procedimento di adesione di cui al DLgs. 218/97. |
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Mancata risposta |
L’accertamento sintetico è ammesso anche ove il contribuente non abbia dato seguito agli inviti a comparire degli uffici o alla compilazione dei questionari. |
Determinazione sintetica del reddito e modalità di ricostruzione
Il DM 24.12.2012 detta le modalità di determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in attuazione del “novellato” art. 38 del DPR 600/73: come prima considerazione, è d’obbligo rilevare che, con tutte le criticità che possono essere mosse al nuovo strumento, esso si palesa, sotto vari aspetti, maggiormente attendibile rispetto al precedente.
Quale regola generale, ora l’imputazione del maggior reddito si basa sulle spese a vario titolo sostenute dal contribuente, e tale dato emerge principalmente da tre fattori:
- le spese relative a dati in possesso dell’Amministrazione finanziaria in quanto presenti nelle banche dati dell’Anagrafe tributaria;
- le spese medie risultanti dalle indagini ISTAT;
- gli incrementi patrimoniali al netto dei disinvestimenti;
- eventuali elementi “diversi” da quelli elencati, qualora siano disponibili dati relativi alla spesa sostenuta per l’acquisizione del servizio e del bene e per il relativo mantenimento;
- la quota di risparmio riscontrata, formatasi nell’anno.
Nel modello antecedente, invece, il DM 10.9.92 prendeva in considerazione vari beni che costituivano “fatti indice” di capacità contributiva (auto, immobili, aeromobili), e, sulla base di ciò, veniva imputato un reddito presunto la cui logica risiedeva nel fatto che al possesso di detti beni avrebbe dovuto, necessariamente, corrispondere un certo indice di spesa.
L’art. 38 del DPR 600/73 post DL 78/2010 stabilisce che nell’attuazione del “redditometro” occorre tenere in considerazione il “contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza”. Tanto premesso, il DM 24.12.2012 è comprensivo di tre tabelle:
- la Tabella “A”, ove sono indicate le diverse spese che rilevano ai fini del “redditometro”, con annotazione di quelle che vengono valutate sulla sola base degli elementi presenti in Anagrafe tributaria, e di quelle che possono essere determinate sia mediante tale dato sia tramite il ricorso alle risultanze dell’ISTAT e/o a specifiche analisi di settore, e gli investimenti effettuati;
Tabella A – Contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva
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CONSUMI |
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Tipologia di spesa |
Anagrafe tributaria |
Contenuto induttivo |
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Alimentari e bevande | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | ||
Abbigliamento e calzature | ||||
Altro |
— |
ABITAZIONE |
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Mutuo | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Canone di locazione | ||||
Fitto figurativo(in assenza, nel Comune di residenza, di abitazione in proprietà, o altro diritto reale; locazione; abitazione in uso gratuito da familiare) |
— |
Spesa calcolata moltiplicando il valore del fitto mensile al mq, basato sui dati dell’OMI, cat. A/2 x mq 75 x numeri mesi | ||
Canone di leasing immobiliare |
— |
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Acqua e condominio | Spesa nedia ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento /75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione | |||
Manutenzione ordinaria | Spesa media ISTAT (per mq delle unità abitative) della tipologia di nucleo familiare di appartenenza (spesa media mensile ISTAT del nucleo familiare di riferimento / 75 mq) x numero dei mq delle unità abitative: detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico); detenute in locazione, detenute in uso gratuito dal coniuge o da un familiare o da un familiare non fiscalmente a carico, residente nell’unità abitativa | |||
Intermediazione immobiliari (compensi ad agenti immobiliari) | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Altro | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
COMBUSTIBILI ED ENERGIA |
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Energia elettrica |
Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Gas |
— |
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Riscaldamento centralizzato | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | |||
Altro |
— |
MOBILI, ELETTRODOMESTICI E SERVIZI PER LA CASA |
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Elettrodomestici e arredi | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza x numero di unità abitative detenute in proprietà o altro diritto reale (qualora non siano concesse in locazione o in uso gratuito al coniuge o ad un familiare ivi residenti, non fiscalmente a carico) o detenute in locazione | ||
Altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni) | ||||
Collaboratori domestici |
— |
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Altro |
— |
SANITA’ |
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Medicinali e visite mediche | Spese risultanti da dati disponibili i presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | ||
Altro |
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— |
TRASPORTI |
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Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar) |
— |
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Assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili |
— |
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Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper minicar | (Spesa media ISTAT relativa ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza / kW medi relativi ai mezzi di trasporto del nucleo familiare di appartenenza, come individuati nell’allegato 1) x kW effettivi relativi al mezzo di trasporto |
A motore | A vela | ||
4-7 mt. |
€ 400/mt |
€ 200/mt |
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7-10 mt |
€ 700/mt |
€ 350/mt |
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10-14 mt |
€ 1.600/mt. |
€ 1.600/mt. |
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14-18 mt |
€ 3.000/mt. |
€ 1.500/mt. |
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18-24 mt |
€ 5.500/mt. |
€ 2.500/mt. |
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>24 |
€ 12.000/mt. |
€ 5.500/mt |
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Ultraleggeri e alianti |
€ 4.000 |
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< 2000 Kg |
Monorotore € 8.000 |
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Bimotore € 12.000 |
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> 2.000 kg | |||
Motore a scoppio |
€ 30.000 |
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Turboelica |
€ 70.000 |
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Aerei a reazione |
€ 110.000 |
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Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione, ormeggi e rimessaggi di natanti ed imbarcazioni Pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili Tram, autobus, taxi e altri trasportiSpesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza
COMUNICAZIONE |
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Acquisto apparecchi per telefonia | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | ||
Spese telefono |
Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | |||
Altro |
— |
ISTRUZIONE |
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Libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili per:· asili nido,· scuola per l’infanzia,· scuola primaria,
· scuola secondaria, · corsi di lingue straniere, · corsi universitari, · tutoraggio, · corsi di preparazione agli esami · scuole di specializzazione · master |
Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | ||
Soggiorni studio all’estero |
— |
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Canoni di locazione per studentiuniversitari |
— |
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Altro |
— |
TEMPO LIBERO, CULTURA E GIOCHI |
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Giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria,abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | ||
Abbonamenti pay-tv |
— |
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Attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali |
— |
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Giochi on-line |
— |
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Cavalli |
Spesa per cavallo mantenuto in proprio:€ 5 x numero dei giorni di possesso risultanti in Anagrafe tributariaSpese per cavallo a pensione:€ 10 x numero dei giorni in Anagrafe tributaria | |||
Animali domestici (comprese le spese veterinarie) | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | |||
Altro |
— | |||
ALTRI BENI E SERVIZI |
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Assicurazioni danni, infortuni e malattia | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Contributi previdenziali obbligatori |
— |
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Barbiere, parrucchiere ed istituti di bellezza | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | |||
Prodotti per la cura della persona | ||||
Centri benessere |
— |
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Argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi | Spesa media ISTAT della tipologia di nucleo familiare di appartenenza | |||
Borse, valige, ed altri effetti personali | ||||
Onorari liberi professionisti | ||||
Alberghi, pensioni e viaggi organizzati | ||||
Pasti e consumazioni fuori casa |
— |
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Assegni periodici corrisposti al coniuge | Spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |
— |
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Altro |
— |
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INVESTIMENTI |
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Elemento indicativo di capacità contributiva Incremento patrimoniale:
ammontare degli investimenti effettuati nell’anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei 4 anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria per |
Contenuto induttivo |
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Immobili (fabbricati e terreni) | Incremento patrimoniale, meno ammontare totale del mutuo | |||
Beni mobili registrati (autoveicoli, caravan, motoveicoli, minicar, natanti e imbarcazioni, aeromobili) | Incremento patrimoniale, meno il finanziamento | |||
Polizze assicurative (investimento, previdenza, vita) |
Incremento patrimoniale |
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Contributi previdenziali volontari | ||||
Azioni Obbligazioni Conferimenti Finanziamenti Capitalizzazioni Quote di partecipazione Fondi di investimento Derivati Certificati di deposito Pronti contro termine Buoni postali fruttiferi Conti di deposito vincolati Altri titoli di credito Altri prodotti finanziari valuta estera Oro Numismatica Filatelia |
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Oggetti d’arte o antiquariato | ||||
Manutenzione straordinaria delle unità abitative | ||||
Donazioni ed erogazioni liberali | ||||
Altro |
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l’allegato “1”, relativo ai Kw medi delle tipologie dei nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto, calcolati sulla base dei dati presenti nel P.R.A.;
Allegato “1”: Kw medi delle tipologie di nuclei familiari relativi ai mezzi di trasporto
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kW medi della tipologia di nucleo familiare |
Centro |
Isole |
Nord Est |
Nord Ovest |
Sud |
Persona sola con meno di 35 anni |
60,8 |
63,4 |
61,1 |
63,0 |
60,9 |
Coppia senza figli con meno di 35 anni |
127,2 |
124,4 |
124,0 |
128,7 |
119,9 |
Persona sola con età tra 35 e 64 anni |
79,4 |
72,9 |
80,5 |
80,2 |
72,0 |
Coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni |
141,2 |
121,6 |
143,9 |
139,9 |
121,6 |
Persona sola con 65 anni o più |
27,2 |
20,0 |
25,3 |
24,8 |
18,5 |
Coppia senza figli con 65 anni o più |
77,2 |
61,4 |
78,5 |
77,4 |
58,3 |
Coppia con 1 figlio |
157,3 |
138,5 |
156,2 |
156,1 |
138,7 |
Coppia con 2 figli |
164,3 |
150,8 |
158,8 |
160,9 |
149,4 |
Coppia con 3 o più figli |
171,3 |
161,6 |
151,2 |
158,0 |
164,7 |
Monogenitore |
95,3 |
90,0 |
89,2 |
93,5 |
88,5 |
Altre tipologie |
150,1 |
144,9 |
133,3 |
138,7 |
150,5 |
la Tabella “B”, concernente le tipologie dei nuclei familiari e le relative aree territoriali di appartenenza.
Tabella B – tipologie di nuclei familiari |
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TIPOLOGIE di NUCLEI FAMILIARI (*) |
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1 |
Persona sola con meno di 35 anni |
2 |
Coppia senza figli con meno di 35 anni |
3 |
Persona sola con età compresa tra 35 e 64 anni |
4 |
Coppia senza figli con età compresa tra 35 e 64 anni |
5 |
Persona sola con 65 anni e più |
6 |
Coppia senza figli con 65 anni e più |
7 |
Coppia con 1 figlio |
8 |
Coppia con 2 figli |
9 |
Coppia con 3 o più figli |
10 |
Monogenitore |
11 |
Altre tipologie |
Le suddette tipologia di nucleo familiare sono suddivise in base alle 5 aree territoriali in cui è ripartito il territorio nazionale (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud, Isole) |
OSSERVA
Grande rilevanza, viene attribuita, infine, al contradittorio con il contribuente: l’ufficio, riscontrata l’incoerenza tra redditi e spese, prima di procedere all’eventuale accertamento e alla quantificazione della pretesa tributaria, deve obbligatoriamente invitare il contribuente a discuterne, chiedendogli di fornire chiarimenti e dandogli la possibilità di integrare le informazioni già in possesso dell’Agenzia. L’incoerenza, infatti, in diversi casi, può avere svariate giustificazioni e diventare coerenza o, perlomeno, ridimensionarsi.
Il decreto all’articolo 4, ribadisce che il contribuente può dimostrare, ad esempio, di aver sostenuto certe spese con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta (risparmi conseguiti negli anni precedenti) o con redditi esenti (indennità per invalidità, borse di studio, eccetera) oppure già tassati mediante ritenuta alla fonte (come interessi su titoli di Stato o conti correnti), o ancora grazie a donazioni ricevute. Somme, comunque, tutte legittimamente escluse dalla base imponibile.
Franchigia di 1.000 euro al mese per le spese
Secondo una recente comunicazione dei vertici dell’Agenzia delle Entrate il redditometro ha l’obbiettivo di intercettare forme di evasione spudorata e i finti poveri, pertanto l’attività di analisi dell’Agenzia delle Entrate sarà orientata verso i fenomeni economicamente più rilevanti di evasione.
Nel dettaglio, al fine di fornire un valore-limite di non rilevanza della posizione fiscale, i vertici delle entrate hanno dichiarato che uno scostamente fino a 1.000 euro mensili di spese (pertanto, fino a 12.000 euro all’anno) non assume rilevanza per i controlli del fisco. Viene, pertanto, stabilita una franchigia al di sotto della quale, per motivi di efficienza ed efficacia dei controlli, il fisco si orienta verso altri fenomeni più consistenti di evasione fiscale.
I vertici dell’Agenzia delle Entrate hanno precisato che “con la platea di spesa ampliata (nel nuovo redditometro, infatti, si contano un centinaio di voci di spesa) non c’è criminalizzazione della ricchezza. Ciò che interessa non è più perché il contribuente ha comprato o perché ha speso, ma quello che si è speso”.
L’aumento delle voci di spesa, in buona sostanza, permetterebbe:
- di svincolarsi dal sindacato delle singole voci di spesa più significative (per esempio l’acquisto di beni di lusso);
- di valutare in modo più oggettivo l’effetto quantitativo della spesa (rapporto reddito-spesa), rendendo trascurabile l’elemento qualitativo (come si spende il reddito).
Riguardo all’imputazione delle spese, infine, i vertici delle Entrate rassicurano sul fatto che i contribuenti non dovranno conservare tutte le ricevute fiscali. Appare più utile allo scopo di giustificare la spesa:
- provare che il finanziamento delle spese avviene con redditi diversi da quelli ottenuti nel periodo d’imposta, con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, o comunque esclusi dalla formazione del reddito;
- provare il diverso ammontare delle spese sostenute;
- provare che la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso dal contribuente;
- provare la diminuzione dei risparmi;
- fornire documentazione da cui emerge che il costo che gli viene addebitato è inferiore rispetto a quello effettivamente sostenuto.
OSSERVA
Qualora il costo superi i 3.600 euro evidenziamo che non è necessario mantenere la documentazione relativa alla spesa, in quanto i dati affluiscono direttamente all’anagrafe tributaria.