Legge di bilancio 2021: le novità del Superbonus 110

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La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110%. Tra le principali novità si segnalano: i) la proroga della detrazione, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica, antisismici, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti); ii) la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022 (con un’eccezione prevista per gli IACP ed enti equivalenti); iii) l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; iv) il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare; v) l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno; vii) l’inserimento tra gli interventi “trainati” che possono beneficiare del superbonus del 110% (se eseguiti congiuntamente a quelli “trainanti”) di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR (anche se effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni); viii) l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; ix) la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013; x) l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Premessa

La Legge di Bilancio 2021 ha apportato diverse modifiche alla disciplina del Superbonus 110% introdotto dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche se il risultato ottenuto è stato inferiore alle aspettative, soprattutto per quanto riguarda la proroga dei termini.

Durata dell’agevolazione

Secondo il testo originario dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il superbonus del 110% si applica per le spese sostenute nel periodo che parte dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di inizio e di fine lavori.

E’ poi previsto il termine più lungo del 30 giugno 2022 limitatamente agli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) ed alle società “in house”.

Con le modifiche apportate dal co. 66 della Legge di Bilancio 2021, il termine è stato prorogato (art. 119, co. 1, del D.L. n. 34/2020):

  • al 30 giugno 2022 per tutti i soggetti;
  • al 31 dicembre 2022 per gli IACP e per le società “in house”.

E’ poi previsto che solo per i condomini che entro il 30 giugno 2022 effettueranno lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, l’incentivo spetterà anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Si segnala, inoltre, che solamente per le spese sostenute nel 2022 la detrazione dovrà essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo, a differenza di quanto accade invece per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per le quali rimane la “spalmatura” quinquennale.

Coibentazione del tetto

Con una modifica al co. 1 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, il co. 66 della Legge di Bilancio 2021 ha risolto una questione dibattuta riguardante gli interventi di coibentazione del tetto, per i quali l’agevolazione era condizionata dal fatto che tale superficie fosse anche disperdente.

A tale fine, era necessario, in base alle indicazione fornite da ENEA, che il sottotetto fosse costituito da un ambiente riscaldato. Al contrario, laddove il sottotetto fosse un solaio (non riscaldato) la superficie disperdente sarebbe stata solamente quella cd. “orizzontale” (escludendo quindi il sottotetto stesso).

Con la Legge di Bilancio 2021, la questione è stata risolta poiché è stato stabilito che la detrazione del 110% può applicarsi anche alla coibentazione del tetto senza limitare la superficie disperdente al solo sottotetto eventualmente esistente.