Con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 31.1.2017 n. 21, l’INPS è intervenuto in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017. Si ricorda che l’art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2017 si attesti al 32% (più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre l’art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ridotto dal 27% al 25% (più l’aliquota dello 0,72%), sempre per l’anno 2017, l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. Per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l’aliquota per il 2017 al 24%. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l’anno 2017, a 100.324 euro.
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Soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata |
La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L. 8.8.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all’art. 2, co. 26, stabilisce che a decorrere dall’1.1.1996, siano tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l’INPS, finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti:
- che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell’art. 53 del TUIR;
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell’art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società);
- incaricati alla vendita a domicilio di cui all’art. 36 della L. 11.6.1971 n. 426.Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA |
Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015: a decorrere da tale data, infatti, non è più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto (novità del D.Lgs n.81/2015) |
Collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall’applicazione della disciplina del lavoro subordinato |
Associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere al 25.6.2015, fermo restando che non sono soggetti all’obbligo contributivo gli associati in partecipazione:
• che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale; • che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale; · imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d’impresa. |
Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, superiore a 5.000,00 euro (Euro 6.410,24 per i lavoratori porta a porta) |
Soci – amministratori di srl commerciale. L’obbligo sussiste se il socio contestualmente:
• partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; • ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso. Pertanto, è necessaria l’iscrizione e la contribuzione: • alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio; • alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore |
Lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:
è esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi; è pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria). |
Ai fini della contribuzione dovuta, detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati;
- soggetti iscritti alla Gestione separata che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati
Aliquote e valori reddituali per il calcolo dei contributi |
Con la circ. 31.1.2017 n. 21, l’INPS è intervenuto in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017.
Si ricorda che:
- l’art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che per i collaboratori e figure assimilate l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2017 si attesti al 32% (più l’aliquota aggiuntiva dello 0,72%);
- l’art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha ridotto dal 27% al 25% (più l’aliquota dello 0,72%), sempre per l’anno 2017, l’aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati;
- per i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l’aliquota per il 2017 al 24%.Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l’anno 2017, a 100.324 euro. Sempre con la circ. n. 21/2017, l’INPS ha reso noto il minimale per l’accredito contributivo, che per il 2017 rimane pari a 15.548 euro.
OSSERVA
Di conseguenza, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:
à € 3.998,95 (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,72 per cento;
à € 5.087,31 (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 32,72 per cento. |
Aliquote contributive applicabili per il 2017 |
Le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.
TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA | ||||
Soggetti iscritto | Aliquota 2015 | Aliquota 2016 | Aliquota 2017 | |
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria
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23,5% | 24,00% | 24,00% | |
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato
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Titolare di partita IVA |
27,00% |
27,00% |
25,00% |
Non titolare di partita IVA |
30,00% |
31,00% |
32,00% |
Con riferimento alla categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati, resta fermo, l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
OSSERVA
Il contributo in parola, pari allo 0,72 %, è sostanzialmente finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare). |
Per i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione, non è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale.
CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APPLICABILE | ||||
Soggetti iscritto | Aliquota 2015
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Aliquota 2016 | Aliquota 2017 | |
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria |
0% |
0% |
0% |
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Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato | Titolare di partita IVA |
0,72% |
0,72 % |
0,72% |
Non titolare di partita IVA | 0,72% |
0,72% |
0,72% |
TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2017 | ||||
Soggetti iscritto | ALIQUOTE PREVIDENZIALI | CONTRIBUTO ASSISTENZIALE
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CONTRIBUZIONE TOTALE | |
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria
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24% fino al previsto massimale della base imponibile
(Euro 100.324) |
NO | 24%, fino al previsto massimale della base imponibile | |
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato
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Titolare di partita IVA |
25% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324) |
0,72 fino al previsto massimale della base imponibile
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25,72% fino al previsto massimale della base imponibile |
Non titolare di partita IVA | 32% fino al previsto massimale della base imponibile
(Euro 100.324) |
0,72% fino al previsto massimale della base imponibile | 32,72% fino al previsto massimale della base imponibile |
Ripartizione dell’onere contributivo |
Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, come di seguito riepilogate.
Tipologia di lavoratore | Ripartizione onere contributivo | Termini di versamento | Causale contributo |
Collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori autonomi occasionali e venditori a domicilio | Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti:
à per 1/3, a carico del lavoratore; à per i restanti 2/3, a carico del committente. |
Versamento a cura del committente
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
• CXX se privi di altra copertura previdenziale
• C10 per gli altri soggetti |
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro) | Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:
à per il 45%, a carico dell’associato; à per il restante 55%, a carico dell’associante. |
Versamento a cura dell’ associante
(committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso |
• CXX se privi di altra copertura previdenziale
• C10 per gli altri soggetti |
Lavoratore autonomo:
• senza Cassa previd. Di appartenenza • non iscritto alla Cassa di appartenenza |
100% a carico del lavoratore
(possibilità di maggiorare il compenso del 4%) |
Versamento a carico del professionista
entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la modalità dell’acconto (80%) e del saldo |
• PXX se privi di altra copertura previdenziale
• P10 per gli altri soggetti |