Definiti i contributi IVS 2015 di artigiani e commercianti
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 4.2.2015 n. 26, l’INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2015 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali. In particolare, l’Istituto previdenziale rende noto che per il 2015, l’aliquota “base” è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 22,65%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Infatti, si ricorda che per i soli iscritti alla Gestione commercianti dovrà essere sommato lo 0,09% (per un valore totale dell’aliquota pari al 22,74%) a titolo di aliquota aggiuntiva ex art. 5 del DLgs. 28.3.1996 n. 207, ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Ancora, sono previste le consuete riduzioni dei contributi per gli iscritti con più di 65 anni di età (50%), nonché per i coadiuvanti con età non superiore a 21 anni (19,65% per gli artigiani e 19,74% per i commercianti), mentre viene confermato il contributo aggiuntivo per le prestazioni di maternità, determinato ai sensi dell’art. 49 co. 1 della L. 23.12.1999 n. 488 nella misura di 0,62 euro mensili. Il minimale di reddito per il 2015, da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti, è pari a 15.548,00 euro, mentre il massimale di reddito ammonta a 76.872,00 euro, per coloro che si sono iscritti alle citate Gestioni prima dell’1.1.1996, ovvero a 100.324,00 euro, per gli iscritti con decorrenza o successivamente a tale data. Si rammenta, infine, che per il versamento delle 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, i termini previsti sono il 18.5.2015, 20.8.2015 e 16.11.2015, nonché il 16.2.2016. Invece, con riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2014, primo e secondo acconto 2015, i termini previsti sono quelli per i pagamenti IRPEF. | |
Premessa |
I soggetti di cui all’art. 1, Legge n. 233/1990, ovvero artigiani e commercianti – che risultano iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali – sono tenuti al versamento, per ogni periodo d’imposta, dei contributi previdenziali IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonché a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
A questi soggetti si aggiungono, inoltre, altre categorie di contribuenti, anch’essi obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS.
Altri soggetti iscritti alla gestione commercianti o artigiani |
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I soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti sono tenuti al pagamento, a favore dell’INPS:
- di un “contributo minimo obbligatorio” fino ad un reddito minimo annuo (Contributi fissi sul minimale di reddito);
- dei contributi sulla quota sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile (Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale)
Osserva
Si rammenta, che il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:
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I contributi IVS artigiani e commercianti per il 2015 |
Con la circ. 4.2.2015 n. 26, l’INPS ha comunicato i valori delle aliquote, dei massimali e minimali di reddito, nonché le modalità di determinazione della contribuzione 2015 dovuta dagli iscritti alle Gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.
Osserva
A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono state incrementate di 1,3 punti percentuali nel 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l’aliquota del 24% nel 2018. |
In particolare, l’Istituto previdenziale rende noto che per il 2015, l’aliquota “base” è incrementata dello 0,45%, per un importo complessivo pari 22,65%, alla quale vanno applicati specifici incrementi o riduzioni. Ne risulta che, per l’anno 2015, le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche sono pari a:
- 22,65% per gli artigiani (in luogo del previgente 22,20% in vigore per il periodo d’imposta 2014);
- 22,74% per i commercianti (per questi soggetti è, infatti, prevista una maggiorazione dello 0,09% ai fini dell’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale)Rimangono confermate, anche per il 2015, le consuete riduzioni dei contributi previste per determinate categorie di contribuenti. Per i collaboratori di età inferiore a 21 anni che lavorano prevalentemente all’interno dell’impresa artigiana o commerciante, continua ad applicarsi l’agevolazione consistente nella riduzione di 3 punti percentuali delle aliquote contributive. Per essi, quest’anno le aliquote sono pari a:
- 19,65% per gli artigiani;
- 19,74% per i commercianti.
Osserva
La riduzione contributiva al 19,65 % (artigiani) e 19,74% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. |
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti.
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE IVS | ||||
Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni | Collaboratore di età
non superiore a 21 anni |
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Artigiani | Commercianti | Artigiani | Commercianti | |
Anno 2014 | 22,20% | 22,29% | 19,20% | 19,29% |
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti | ||||
Titolare, socio e collaboratore di età superiore a 21 anni | Collaboratore di età
non superiore a 21 anni |
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Anno 2015 |
Artigiani | Commercianti | Artigiani | Commercianti |
22,65 | 22,74 | 19,65 | 19,74 | |
Per gli artigiani e commercianti di età superiore a 65 anni, già pensionati presso le gestioni dell’Inps, resta valida anche quest’anno la riduzione del 50% dei contributi dovuti |
Osserva
E’ dovuto, in ogni caso, un ulteriore contributo per le prestazioni di maternità nella misura di € 0,62 mensili (= € 7,44 annui). |
Sono, inoltre, stati modificati:
- il minimale di reddito, cioè il limite minimo di reddito (se il reddito è inferiore a tale limite, i contributi da versare devono essere comunque calcolati sul minimale);
- la retribuzione annua pensionabile massima;
- il massimale di reddito, cioè il limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo.Si riportano, di seguito, le nuove misure fissate per il 2015, messe a confronto con quelle dello scorso anno ( anno 2014)
2015 | 2014 | |
Minimale di reddito | € 15.548,00 | € 15.516. |
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995
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€ 76.872,00
(rapportato ai mesi di attività) |
€ 76.718,00
(rapportato ai mesi di attività) |
Massimale di reddito per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza dal 01.01.1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995 | € 100.324,00
(non frazionabile in ragione mensile) |
€ 100.123,00
(non frazionabile in ragione mensile) |
I contributi fissi sul minimale di reddito |
Per i redditi (la totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2015) fino al minimale di € 15.548,00, il contributo si calcola applicando a tale minimale le aliquote contributive sopra indicate.
Il contributo fisso sarà, così, pari alle seguenti misure:
Lavoratore | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 3.529,06 =
3.521,62 (15.548,00 * 22,65%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità |
3.543,05 =
3.535,61 (15.548,00*22,74%) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.062,62 =
3.055,18 (15.548,00 * 19,65) IVS + + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità |
3.076,61 =
3.069,17 (15.548,00* 19,74) IVS + 7,44 (0,62*12) contributo per le prestazioni di maternità |
Nel caso di periodi d’imposta inferiori all’anno, il contributo dovuto sul minimale ed il contributo maternità devono essere rapportati ai mesi effettivi. Per ciascun mese, pertanto, dovranno essere versati i seguenti importi:
lavoratore | Artigiani | Commercianti |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 294,09 (293,47 IVS + 0,62 maternità) | 295,25 (294,63 IVS +0,62 maternità) |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 255,22 (254,60 IVS + 0,62 maternità) | 256,38 (255,76 IVS + 0,62 maternità) |
I Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale |
Per quanto concerne i redditi che superano il minimale di € 15.548,00, sulla quota di reddito eccedente il minimale e fino al limite di retribuzione annua pensionabile, per il 2015, pari ad € 46.123,00, si applicano le aliquote contributive prima indicate. Sulla quota eccedente il limite di retribuzione annua pensionabile di € 46.123,00 e fino al massimale di reddito annuo imponibile pari a € 76.872,00, le aliquote contributive sono innalzate, invece, anche quest’anno di un punto percentuale:
Il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:
Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 17.719,00 = (46.123,00*22,65% +30.749,00*23,65%) | 17.788,18=
(46.123,00*22,74 % +30.749,00*23,74%) |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 15.412,84 (46.123,00*19,65% +30.749,00*20,65%) | 15.482,02 (46.123,00*19,74% +30.749,00 *20,74%) |
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad € 100.324,00: tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva | ||
Artigiani | Commercianti | |
Titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni | 23.265,40 (46.123,00*22,65% +54.201,00*23,65%) | 23.355,69 (46.123,00*22,74 % +54.201,00*23,74%) |
Coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 20.255,68 (46.123,00*19,65% +54.201,00*20,65%) | 20.345,97 (46.123,00*19,74% +54.201,00*20,74%) |
Modalità di versamento |
Le modalità ed i termini di versamento non hanno subito modifiche rispetto al passato e quindi i versamenti dei contributi IVS dovuti per il 2015 dovranno essere così effettuati:
MODALITA’ E TERMINI DI VERSAMENTO | |
Acconti | 4 quote fisse, sulla base del reddito minimale (€ 15.516), entro il:
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2 quote sul reddito eccedente il minimale entro il:
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Saldo | 16.6.2016 (16.7 con la maggiorazione dello 0,40%). |
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Si ricorda che l’Istituto già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti, “Dati del mod. F24″. |
Avvisi bonari rata relativa mese di novembre 2014 |
Sempre in materia di contribuzione IVS, si ricorda che, con il recente messaggio INPS del 02.02.2015 n. 767, l’INPS ha comunicato che sono stati emessi gli avvisi bonari relativi alla rata in scadenza a novembre 2014 per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti.
Gli avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti al seguente indirizzo: Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti – Posizione Assicurativa – Avvisi Bonari.
Osserva
Contestualmente all’avviso è stata anche:
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Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicare gli estremi del modello F24 chiamando il call-center dell’Istituto per consentire un rapido abbinamento del versamento.
In caso di mancato pagamento l’importo dovuto verrà richiesto tramite avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.