Il comma 1 dell’articolo 9 D.L. n. 91/2014 recita “per sostenere la competitività del sistema turismo, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi d’imposta 2014, 2015 e 2016 agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10% delle risorse di cui al comma 5, alle Agenzie di viaggi e ai tour operator …..che risultino appartenenti al cluster 10 – Agenzia intermediarie specializzate in turismo incoming o al cluster 11 – Agenzie specializzate in turismo incoming , è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per investimenti attività di sviluppo di cui al comma due, fino all’importo massimo complessivo di € 12.500 nei periodi d’imposta sopraindicati, e comunque fino all’esaurimento dell’importo massimo di cui al comma cinque del presente articolo.
La misura del credito di imposta è pari al 30% dei costi sostenuti, con recupero in tre quote annuali.
Al comma due sono esposte le tipologie di spese agevolate. Nello specifico troviamo:
- impianti Wi-Fi solo in caso di servizio gratuito a 1 Mb ( modificato dalla legge di
Stabilità per il 2015)
- siti Web ottimizzati per il sistema mobile
- programmi e sistemi informatici per la vendita di servizio prenotazioni per favorire
l’integrazione tra servizi ricettivi e extra ricettivi
- spazi e pubblicità per la promozione commercializzazione di servizi e pernottamenti
turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate
- servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale
- strumenti per la promozione digitale di proposte offerte innovative in tema di
inclusione e di ospitalità per persone con disabilità
- servizi concernenti l’informazione del titolare o del personale in merito alle innovazioni agevolate.
In base a quanto stabilito dal decreto legge 83 del 2014, il credito d’imposta spetta fino a esaurimento fondi che sono pari a 15 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta dal 2015 al 2019.
Va osservato che:
– è prevedibile un “click day”;
– il credito non può essere chiesto a rimborso ma dovrà essere compensato in f 24;
– gli anni 2014, 2015 e 2016 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento dell’unione europea numero 1407 del 2013 della commissione europea del 18 dicembre 2013 “de minimis”;
– la prima quota di credito sarà utilizzabile dal 1 gennaio 2015;
– il credito dovrà essere ripartito in tre quote annuali di pari importo;
– ad oggi si è in attesa del decreto attuativo che porti chiarimenti operativi sia sulla tipologia di spesa ammessa nel dettaglio che sulla modalità e la data del “click day”.
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e sul valore della produzione per l’Irap.